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SCARICHI IDRICI - LA NORMATIVA


La normativa di riferimento in materia di scarichi idrici e  tutela delle acque interne è costituita dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258.
La legislazione prevede che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
Per scarico si intende  qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo, in corpi idrici e in rete fognaria.
La domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia oppure al comune se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico ed valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata.


Consulta la normativa allegata:
D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (con integrazioni D.Lgs 18 agosto 2000, n.258).
 


 
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