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RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
Il 19/05/2010 è entrato in vigore il D. M. 08 marzo 2010 n° 65 che riprendendo quanto disposto dall’art.6 c.1 lett.b, del D.Lgs. 151/2005 prevede l’obbligo, per i distributori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), di assicurare a partire dal prossimo 18 giugno 2010 – il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata, provvedendo al trasporto dell’ apparecchiatura dismessa presso i centri di raccolta comunali o organizzati dai produttori.
Si precisa che le AEE sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni da 0 fino a 1000 Volt in corrente alternata o 1500 Volt in  corrente continua, e appartengono a una delle seguenti categorie:
  1. Grandi elettrodomestici;
  2. Piccoli elettrodomestici;
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  4. Apparecchiature di consumo;
  5. Apparecchiature di illuminazione;
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo;
  10. Distributori automatici.
Alla luce del suddetto decreto a partire dal 18 giugno i soggetti appartenenti alle categorie elencate di seguito, che ritirano e trasportano i RAEE, dovranno essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali in apposita categoria semplificata: 
  1. Distributori: soggetti iscritti al registro delle imprese che nell'ambito di un'attività commerciale forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche . Il ritiro dei Raee è obbligatorio e gratuito nel caso di  fornitura di un'apparecchiatura elettrica o elettronica destinata ad un nucleo domestico, in ragione di uno contro uno e a condizione che l'apparecchiatura ritirata sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura.
  2. Trasportatori di Raee che agiscono in nome dei distributori: imprese che trasportano i Raee per conto di uno o più distributori
  3. Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
I soggetti coinvolti dovranno anche adempiere all'obbligo di tenuta di una “contabilità ambientale” mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di apposito schedario numerato progressivamente (Allegato I del decreto) e accompagnando il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari (Allegato II del decreto).
 
Il mancato adempimento degli obblighi citati è soggetto a sanzioni amministrative e penali.
 
Per ulteriori informazioni sulla normativa e sull’iscrizione potete contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Savona allo 019-838551 – ambiente@confartigianato.savona.it
 
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