“Regolamento EUTR” “Timber Regulation” e proroga termini

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15/02/2022

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’Economia e delle finanze hanno emanato il decreto interministeriale che ha istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi del Regolamento UE 995/2010, conosciuto come “Regolamento EUTR” “Timber Regulation”.

Esso si rivolge a tutti coloro che rientrano nella definizione di “Operatori”, ovvero chiunque immetta per la prima volta sul mercato legno o prodotti da esso derivati.

In particolare si tratta degli importatori da Paesi extra-UE di legno e prodotti da esso derivati e le imprese boschive operanti negli Stati membri dell’UE.

Il Regolamento EUTR introduce, inoltre, l’obbligo della tracciabilità per i cosiddetti “commercianti ovvero coloro che acquistano prodotti regolamentati, già immessi sul mercato comunitario, per rivenderli tal quali o dopo averli sottoposti ad ulteriore lavorazione.

Ricordiamo gli obblighi specifici previsti dal Regolamento EUTR per gli Operatori:

  • il divieto di immissione sul mercato comunitario di legname tagliato abusivamente e suoi derivati;
  • la tenuta di un apposito registro attraverso il quale ricondurre ogni approvvigionamento regolamentato alla relativa Due Diligence effettuata;
  • l’obbligo, per gli importatori che introducono per la prima volta sul mercato UE prodotti a base di fibre di legno, di osservare il “sistema di dovuta diligenza”, la cosiddetta Due Diligence.

Dal 4 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio 2021 

Sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in home page, è indicato direttamente il link per l’iscrizione.

Lo stesso link è accessibile dalla pagina dedicata al Regolamento EUTR all’indirizzo: 

L’iscrizione avviene in modalità online.

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al SIAN (Sistema Agricolo Nazionale), l’operatore può accedere alla procedura RIL (Registro Imprese Legno) compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

Gli operatori che, all’entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro 

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

CHI E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.

L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

CHI NON E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

ALBI REGIONALI: Per l’adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all’art. 3, al fine dell’esonero dell’iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto lo scorso novembre 2021).

A T T E N Z I O N E - I M P O R T A N T E 

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori EUTR (RIL- Registro Imprese Legno).

Come da nostra esplicita richiesta avanzata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, viste le difficoltà tecniche riscontrate da un gran numero di Operatori all’atto della registrazione al SIAN, il MiPAAF ha annunciato che, nelle more del perfezionamento dell'iter di un apposito  Decreto Interministeriale che accoglie le istanze del comparto interessato alla luce delle perduranti contingenze di crisi commerciali e produttive, il termine per l'iscrizione al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, individuato dal comma 5 dell'art. 5 del DM 9 febbraio 2021 e così come determinatosi a seguito dell'entrata in esercizio della procedura di iscrizione, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. 

agg. maggio 2022