Pulitintolavanderie

L’avvio di una attività di tintolavanderia  comporta l’obbligo di nominare un responsabile tecnico che sovrintende all’attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività di impresa che, ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Requisiti Professionali del responsabile tecnico:

Aver frequentato un corso regionale per Responsabile di Tintolavanderia la cui durata minima è di 250 ore di formazione d’aula o in alternativa:

a) essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

b) essere in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile Tecnico di Tintolavanderia, di cui all’elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012;

c) essere in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo EQF 4, riconducibile a entrambe le ADA dell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni, come indicate nella figura professionale

d) essere in possesso dell’attestato rilasciato a seguito del superamento di percorso formativo organizzato ai sensi delle “Linee guida delle Regioni per percorsi di qualificazione tecnico-professionale finalizzati al conseguimento dell’idoneità professionale del Responsabile tecnico di tinto lavanderia” approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2011

e) aver effettuato un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;

- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Per approfondimenti vi invitiamo a consultare la normativa allegata.

NOTIZIE

La crisi sanitaria scaturita dalla diffusione del virus SARS-CoVID-19 ha evidenziato l’importanza della corretta pulizia dei capi d’abbigliamento affinché ne sia garantita la sicurezza sanitaria per il loro utilizzo. La consapevolezza che la manutenzione e la pulizia dei capi gioca un ruolo strategico nel contenimento della diffusione dell’epidemia è confermata dalla decisione del Governo, sin ...