TRASPORTATORI: sanzioni per chi viaggia con carichi pericolosi, si rischia anche il fermo del veicolo.

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22/05/2018

Il 20 Maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto ministeriale n°215 del 19 Maggio 2017 (G.U.S.G. n°139 del 17.6.2017) che  prevede la possibilità di controlli su strada per una molteplicità di elementi tecnici dei veicoli commerciali, fra cui quelli inerenti la fissazione del carico.

In particolare il Decreto  (che recepisce la Direttiva 2014/47/UE) stabilisce all’interno dell’allegato III come deve essere fissato il carico, basandosi sulle linee guida comunitarie del 2014,relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 tonnellate circolanti nell’Unione Europea.

Durante il trasporto, se disponibili, a bordo del veicolo vanno conservati:

·         Certificato di revisione relativo al controllo tecnico più recente o relativa copia (in caso di certificato di revisione elettronico, la copia cartacea certificata o originale cartaceo);

·         Copia della relazione relativa all’ultimo controllo su strada.

 

 

L’art.7 comma 3 del relativo decreto, stabilisce che “le imprese” sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli.

E’ doveroso far presente che la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge di “caricatore” ovvero “l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”.

 

I principi di fissazione del carico sono elencati nell’allegato III e prevedono tre categorie di mancanze: lieve, grave e pericolosa.

 

Carenza lieve:

avviene quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza;

Carenza grave:

si ha quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso;

Carenza pericolosa:

emerge quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

 

Nei casi di carenza grave o pericolosa, gli ispettori potranno anche decidere di fermare il veicolo fino a quando non sia rimossa l’anomalia.

 

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale n°215/2017, vanno da € 85,00 a € 338,00.