In questi giorni successivi all’emanazione del DPCM 11 Marzo u. s. riguardante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, stiamo ricevendo diversi quesiti sull’applicazione da parte degli operatori dell’artigianato alimentare.
Le domande più frequenti riguardano l’obbligo o meno della chiusura per attività artigianali quali pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie e pasticcerie.
Le disposizioni del DPCM fanno rientrare nei servizi di ristorazione (sospesi fino al 25 Marzo 20200) anche le attività di gelateria e pasticceria, pur consentendo la sola fornitura a domicilio nel rispetto delle normative igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto.
La motivazione dell’inquadramento delle attività artigiane tra quelle di ristorazione è determinata dal fatto che, in base alla nuova classificazione ATECO , pur essendo attività artigiane di produzione sono assimilate a:
-gli esercenti attività di bar in caso di vendita diretta al consumatore indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione amministrativa alla somministrazione;
- gli esercizi commerciali, mense consentendo solo l’apertura a quelle che forniscono i prodotti a terzi
Confartigianato Alimentazione ha segnalato come questa impostazione della norma è palesemente una “forzatura”che contrasta con la ratio del provvedimento che mira ad impedire eventuali assembramenti nei locali dove si svolge l’attività ma solo nel caso in cui vi fosse un consumo sul posto o una somministrazione di prodotto e non laddove vi è il semplice asporto come nella maggioranza delle gelaterie e pasticcerie.
E' importante tenere in considerazione che in questo momento gli organi di controllo solitamente interpretano “alla lettera” ed in modo restrittivo le norme, sarebbe preferibile in via cautelativa che le gelaterie e pasticcerie con vendita diretta al consumatore rispettassero l'obbligo della chiusura.
Per quanto riguarda invece le attività di pizzerie, rosticcerie e gastronomie nel caso in cui:
1. siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate a poter fornire i prodotti per il consumo sul posto possono tenere aperta la loro attività. Resta fermo comunque l'obbligo di garantire l'accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.
2. sia svolta anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con carattere strumentale ed accessorio all'attività artigiana in modo promiscuo nello stesso locale è chiaro che deve rispettare l’obbligo della chiusura o, se vuole continuare l'attività di produzione e vendita per asporto dovrebbe rimuovere le attrezzature per la somministrazione.
3. se esiste una separazione funzionale dei locali in cui vengono espletate le due tipologie di attività (Produzione + vendita e somministrazione) potrebbe continuare l'attività di produzione e vendita per asporto, impedendo l'accesso al locale di somministrazione. Anche in questo caso però considerata l’interpretazione normalmente restrittiva degli organi di controllo potrebbe essere utile un confronto preventivo con l’autorità locale di controllo.
Le attività di produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione di fatto possono essere equiparate al commercio al dettaglio e quindi possono operare, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.



