Covid-19: aggiornamento Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

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01/07/2022

E’ stato siglato fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro che aggiorna i precedenti accordi.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

L’attuale Protocollo risulta più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica tenendo comunque conto dell’’impennata dei contagi di questi giorni.

Le misure di prevenzione riguardano

  • le informazioni, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio,
  • le modalità di accesso ai luoghi di lavoro,
  • la gestione degli appalti,
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria,
  • le precauzioni igieniche personali,
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni,
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti,
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • la sorveglianza sanitaria,
  • il lavoro agile,
  • la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di pro­tezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Il nuovo protocollo è valido sino al 31/10/2022

Per ogni ulteriore approfondimento alleghiamo il testo integrale del protocollo