Lo scorso anno sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali che determinano la definitiva abrogazione del vecchio D.M. 10.03.1998 che dettava i criteri generali in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Di seguito nel dettaglio riportiamo le novità dei nuovi decreti e le date di entrata in vigore:
DECRETO 2 settembre 2021 ("DECRETO GSA" - gestione della sicurezza antincendio)
- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
- Entra in vigore dal 4 ottobre scorso.
- Obbligo di redigere il Piano di emergenza per le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (già comprese nell'elenco del D.P.R. 151/2011 e luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori) allargato anche alle attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (ad es. ristoranti, bar, circoli, etc…)
- Validità di 5 anni per i corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi (prima era previsto un aggiornamento ogni tre anni). In caso siano trascorsi oltre cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività formative, l'obbligo di aggiornamento è previsto entro il 04.10.2023 (dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto).
- Non cambia la durata dei corsi (rischio basso 4 ore, medio 8 ore, elevato 16) ore ma è introdotta la prova pratica per le attività a basso rischio.
- Sono previsti specifici requisiti/abilitazioni anche per i docenti dei corsi.
DECRETO 3 settembre 2021 ("DECRETO MINI CODICE"),
- Nuove modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d'incendio BASSO (sono esclusi i cantieri temporanei e mobili), così come indicato nell’Allegato I.
- Entra in vigore 29 ottobre 2022.
Il DECRETO 1° settembre 2021 ("DECRETO CONTROLLI")
- Contiene i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori degli impianti, attrezzature e dispositivi antincendio nonché i criteri generali per il controllo degli stessi.
- Le disposizioni relative alla qualifica dei manutentori però sono state prorogate di un anno, pertanto entreranno in vigore il 25 settembre 2024.
- Obbligo di predisporre un "registro dei controlli" nel quale vanno annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Diventa pertanto obbligatorio il cosiddetto "registro antincendio" in tutte le attività in cui sono presenti lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile in caso di controllo.
il provvedimento in questione introduce un sistema di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio:
- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI- rivelazione allarme incendio
- EVAC – evacuazione fumo e calore
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti water-mist
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d’ossigeno
- Impianti a pressione differenziale.
Dal prossimo 25 settembre 2024 quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidii indicati essere “qualificati”, ovverosia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.
Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche presidii che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).
Lo schema del provvedimento prevede che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della «qualifica di “tecnico manutentore antincendio”» e cioè:
Caso 1 = esame “completo”, ovvero con prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica
Caso 2 = esame “completo” senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d’esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo “transitorio” e non “a regime”
Caso 3 = esame “ridotto”, ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa
Premesso che Le disposizioni normative potrebbero subire ancora qualche modifica, Confartigianato intende organizzare una attività di supporto per le aziende che avessero necessità di adeguarsi alle nuove norme. A tale scopo le aziende che lo desiderano possono compilare la scheda conoscitiva che alleghiamo ed inviarcela all’indirizzo confartigianato.savona@confartigianato.savona.it, a seguito della quale verranno contatti.
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