Approfondimento sulle procedure di verifica del Green Pass previsto per il consumo al tavolo al chiuso e facsimile di delega per il verificatore

Tempo di lettura: 3 minuti
06/08/2021

Di seguito forniamo un approfondimento circa l’applicazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 che prevede la verifica, a partire dal 6 agosto prossimo, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al tavolo, al chiuso.

La disciplina per le imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse debbano rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, dhanno il dovere di :

·    designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;

·    stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati.

·    indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc.

La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione.

Rricordiamo che il verificatore può accertare l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità.

Al riguardo Confartigianato si è fatta promotrice di un emendamento che mira ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il Green Pass, ritenendo che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti ma siano in capo alle preposte autorità pubbliche di controllo.

Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento d’identità, il verificatore dovrà comunicare all’interessato che non puotrà accedere nei locali ed nel  caso di rifiuto , dovrà rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6 dell’art.13.

Si ricorda che al fine della corretta gestione delle informazioni inerenti il controllo / verifica del green pass l’azienda dovrà essere in regola anche con tutti gli adempimenti previsti dal GDPR 679/2016 sulla privacy.

In allegato trovate un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass e il manuale d' uso dell' app per i verificatori.

Categorie: 
Turismo
Altri filtri: 
COVID-19