Pubblicate le sanzioni per l’omessa o errata informazione sugli alimenti: ecco cosa rischiano le imprese a partire dal 9 Maggio 2018

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08/03/2018

In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Per le imprese del settore occorrerà prestare particolare attenzione alle violazioni di cui al Capo IV
del Regolamento 1169/11 (Informazioni obbligatorie al consumatore) a cui il legislatore ha collegato sanzioni pesanti sia per i prodotti alimentari pre-imballati che per quelli somministrati sfusi.

In particolare, per chi opera nella somministrazione ( bar, ristoranti, gastronomie, gelaterie, ecc.), l’omessa indicazione degli allergeni  di  cui all’allegato II del Reg. UE 1169, comporta l'applicazione a carico del responsabile, della sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento di una somma da 3.000 euro a24.000 euro. (Art. 23 c. 2D.lgs. n. 231/2017)

 

Quando la violazione è commessa da imprese aventi  i  parametri di micro impresa,  di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, (impresa con un numero di dipendenti inferiore a 10 e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro) la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.

 

Altre sanzioni, in materia di etichettatura, sono previste per omessa o errata indicazione quantitativa degli  ingredienti, per violazioni in materia di termine minimo  di  conservazione,   data  di   scadenza  e  data  di  congelamento, paese di origine dell’alimento, titolo alcolemico, dichiarazione nutrizionale, ecc.

Si invitano le imprese del settore alimentare a rivolgersi ai nostri Uffici per verificare lo stato degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

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