In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Per le imprese del settore occorrerà prestare particolare attenzione alle violazioni di cui al Capo IV
del Regolamento 1169/11 (Informazioni obbligatorie al consumatore) a cui il legislatore ha collegato sanzioni pesanti sia per i prodotti alimentari pre-imballati che per quelli somministrati sfusi.
In particolare, per chi opera nella somministrazione ( bar, ristoranti, gastronomie, gelaterie, ecc.), l’omessa indicazione degli allergeni di cui all’allegato II del Reg. UE 1169, comporta l'applicazione a carico del responsabile, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a24.000 euro. (Art. 23 c. 2D.lgs. n. 231/2017)
Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, (impresa con un numero di dipendenti inferiore a 10 e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro) la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.
Altre sanzioni, in materia di etichettatura, sono previste per omessa o errata indicazione quantitativa degli ingredienti, per violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento, paese di origine dell’alimento, titolo alcolemico, dichiarazione nutrizionale, ecc.
Si invitano le imprese del settore alimentare a rivolgersi ai nostri Uffici per verificare lo stato degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.