AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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08/04/2021

Informiamo che Confartigianato Imprese, assieme alle altre Organizzazioni datoriali e sindacali, ha sottoscritto l’Accordo per la revisione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, emanato ad aprile 2020 con cui sono stati apportati alcuni aggiornamenti di natura tecnica e giuridica.

È stato inoltre sottoscritto un importante Protocollo in materia di campagna vaccinale per i lavoratori, ferma restando la necessità, auspicata con decisione dalle Parti sociali di addivenire, in tempi rapidi, ad un congruo numero di dosi di vaccino.

Di seguito una sintesi dei contenuti dei Protocolli anti contagio:

Paragrafo 1 – INFORMAZIONE

È stato precisato che se per i rischi specifici della mansione sono previsti strumenti di protezione superiori alla mascherina chirurgica, essi ovviamente saranno fatti salvi.           

Paragrafo 2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Viene precisato che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dietro presentazione di un tampone - molecolare oppure antigenico - negativo.

Viene inserito il riferimento al Medico Competente (se presente in azienda) come figura di riferimento anche a livello locale in caso di focolai epidemici locali.

Viene inserito uno specifico riferimento - in tema di affollamento e rischio contagio – agli specifici protocolli settoriali per le attività produttive.

Paragrafo 3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI IN AZIENDA

Viene precisato che ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, vada garantita la messa in atto di misure come distanziamento e mascherina per prevenire il contagio dei passeggeri.

Viene inserito l’obbligo dell'appaltatore di dover informare   immediatamente    il committente, in caso di propri lavoratori positivi al COVID-19, collaborando con il datore di lavoro per individuare eventuali contatti stretti.

 Paragrafo 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Viene richiamata la circolare in materia del Ministero della Salute: n. 17644 del 22 maggio 2020.

Viene esplicitamente prevista la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica anche di attrezzature di lavoro ad uso promiscuo (prima era nel Paragrafo 6)

Paragrafo 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Viene ribadito che le mascherine chirurgiche sono DPI, che in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso od all’aperto, vanno utilizzate come misura “minima”; inoltre, si precisa che tale uso non è necessario per attività svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento.

 Paragrafo 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Viene modificato il titolo inserendo le espressioni di “lavoro agile e da remoto”.

Viene precisato che il ricorso agli ammortizzatori sociali debba prevedere a rotazione tutto il personale aziendale.

Viene precisato che il datore di lavoro deve tener conto nell’organizzare le trasferte – con la collaborazione del di MC e RSPP – delle diverse situazioni epidemiologiche dei luoghi di destinazione.         

Paragrafo 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Rispetto al Protocollo precedente sono state apportate alcune modifiche significative al paragrafo che riguarda lo svolgimento delle attività di formazione, per tenere conto delle disposizioni vigenti in materia.

L’attuale previsione, pur ribadendo la sospensione di tutti gli eventi interni e ogni formazione in modalità d’aula, anche obbligatoria, fa salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

Per quanto di nostro interesse, quindi, sono consentiti in presenza, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del DPCM del 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, i corsi individuali e quelli che necessitano di attività di laboratori, nonché l’attività formativa in presenza ove necessario nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL.

È comunque possibile effettuare la formazione a distanza anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto, nel caso in cui l’organizzazione aziendale lo consenta.         

Paragrafo 12–SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Viene aggiunta - ai soggetti collaboranti col datore di lavoro in materia di prevenzione dal contagio - anche la figura del RSPP.

Viene stabilito che la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo seppur graduale ripristino delle visite mediche, a condizione di rispettare le misure igieniche nazionali ed internazionali vigenti, previa valutazione del Medico Competente sulla base dell’andamento della epidemia sul territorio di riferimento.

Viene inoltre stabilito che la sorveglianza sanitaria eccezionale (tutela dei “lavoratori fragili”) va attuata dal Medico Competente (se nominato in azienda) sulla base della Circolare congiunta Lavoro e Salute del 4 settembre 2020, nel pieno rispetto della riservatezza dei lavoratori interessati.

Viene infine precisato, infine, che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 dei lavoratori che abbiano avuto un ricovero ospedaliero, potrà avvenire solo dietro rilascio di idoneità alla mansione dopo visita del Medico Competente, indipendentemente dalla durata dell’assenza.

 

Per maggiori approfondimenti consultare i testi allegati

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