Green pass in azienda: ecco le regole, i documenti necessari e il cartello da esporre

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08/10/2021

Dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Attenzione: Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Questi controlli sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Saranno individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi della normativa.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che dovranno effettuare a partire dal 15 ottobre.

È pertanto lasciato alla discrezione aziendale la definizione di come organizzare dette verifiche, il Governo si limita a evidenziare come i controlli del green pass siano svolti prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

La disposizione normativa lascia pertanto piena libertà al datore di lavoro di definire la modalità organizzativa delle verifiche fermo restando che le stesse dovranno risultare efficaci per garantire la finalità della norma.

La verifica “al cancello” è la modalità più rispondente alle finalità del decreto e quella che potrebbe sfavorire comportamenti fraudolenti o comunque elusivi.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si allegano il cartello da esporre all' ingresso, il fac simile di delega al controllo e l' avviso ai dipendenti.