Il requisito fondamentale per applicare il regime forfettario restano ricavi o compensi fino a 65mila euro. Diventa però necessario che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori. Dunque, una restrizione rispetto alla misura applicata nel 2019, che non prevedeva limiti alle spese per collaboratori.
Viene reintrodotto anche un nuovo paletto relativo alla possibilità di cumulare il regime forfettario con lo svolgimento di lavoro dipendente. Forfettario escluso per chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati sopra i 30mila euro annui.
In sintesi, ecco come cambiano dal 2019 al 2020 i requisiti di accesso al regime forfettario.
Requisiti Forfettario 2019: ricavi entro 65mila euro.
Requisiti Forfettario 2020: ricavi entro 65mila euro; spese collaboratori entro 20mila euro; reddito da lavoro dipendente ed assimilato fino a 30mila euro.
Non entrerà invece mai in vigore la nuova aliquota fiscale al 20% per le partite IVA fra 65mila e 100mila euro di ricavi perchè la manovra elimina la previsione di legge che avrebbe fatto partire questa nuova tassazione dal prossimo Gennaio.
Per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica, nel caso in cui emettano esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza per gli avvisi i di accertamento è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni.
Inoltre, il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi all’acquisto di macchinari, hardware e software, sono sostituiti da un credito d’imposta che è utilizzabile da tutte le Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Per informazioni è possibile contattare gli Uffici Contabilità delle sedi di Confartigianato