DL “COVID” N. 1/22: Misure relative al settore benessere

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12/01/2022

L’8 gennaio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge in oggetto, che reca ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19.

 

Con riferimento alle misure di diretto interesse del settore benessere, il provvedimento estende l’impiego del green pass “base” (che si ottiene anche attraverso il tampone con risultato negativo) ai servizi alla persona; ne dovranno, pertanto essere in possesso i clienti che accederanno alle attività di acconciatura, estetica, trucco semipermanente, tatuaggio e piercing. Tale misura sarà in vigore dal 20 gennaio al 31 marzo 2022. Le verifiche del possesso del green pass “base” dovranno essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

 

Si ricorda che invece per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, l’obbligo di green pass “rafforzato” è stato già introdotto dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/21 a partire dal 10 gennaio.

Riguarda inoltre tutti gli operatori del settore benessere, come tutti gli altri lavoratori, la misura che prevede l’estensione del green pass rafforzato nei luoghi di lavoro per le persone over 50, che comporta per tali soggetti l’obbligo - a decorrere dal 15 febbraio – di accedere ai luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del c.d. green pass “rafforzato” (ottenibile dopo il vaccino o la guarigione). La verifica del green pass dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi, previste dal DPCM del 17 giugno 2021.

Il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono - a qualsiasi titolo (quindi anche eventuali lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.) – attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice e dovrà essere svolto anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa.

I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per le violazioni dei suddetti obblighi si applicano le sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid (art 4 del DL n. 19/20).

 

Come noto, infine, per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età l’accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il c.d. green pass “base” (ottenuto, cioè, in seguito anche a tampone negativo).

Con riferimento a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022, e sempre per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass “base”.

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