Legge di Bilancio 2022 – Principali disposizioni in materia di lavoro, formazione e previdenza

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12/01/2022

Si riporta un quadro analitico delle principali disposizioni in materia di lavoro, formazione e previdenza inserite nella Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 - 219)

  • Lavoratori beneficiari (commi 191 - 192) Nel quadro degli obiettivi della riforma di universalizzazione e razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, per i periodi di sospensione o riduzione di attività a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a domicilio ed a tutte le categorie di apprendisti, non solo ai professionalizzanti. Con la stessa decorrenza è altresì ridotto a 30 giorni lavorati, dai 90 finora previsti, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Tali  disposizioni hanno portata generale per tutti gli istituti di integrazione salariale e vengono pertanto ad applicarsi anche a FSBA.
  • Computo dei dipendenti (comma 193) Nel computo dei dipendenti ai fini di cui alla normativa in materia degli ammortizzatori sociali sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
  • Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale (comma 194) Dei due massimali oggi previsti viene soppresso per i medesimi periodi di sospensione o riduzione quello  di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il massimale è rivalutabile secondo quanto previsto dall’attuale normativa.

Tale disposizione avente portata generale, e che pertanto interessa anche i Fondi Bilaterali ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/15, è già applicata da FSBA con riferimento alle prestazioni istituzionali del Fondo.

  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (commi 205 e 208) La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi , tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato FSBA, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (comma 205).

A tal fine, in virtù del comma 210, con riferimento ai contributi di finanziamento dovuti a FSBA (nonché agli altri Fondi ex art. 27) trovano ora applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria a FSBA è condizione per il rilascio del DURC (comma 214).

Dal punto di vista delle prestazioni, FSBA, così come gli altri Fondi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, dovrà assicurare per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività successivi al 1° gennaio 2022 un trattamento minimo pari a 13 settimane nel biennio mobile, come tuttora disposto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (comma 208).

La relativa prestazione è ora denominata Assegno di integrazione salariale (AIS), tipologia che sostituisce l’Assegno ordinario e che rappresenta dal 1° gennaio 2022 l’unica erogabile (con un importo che rispetta il nuovo massimale unico ai sensi del comma 194) giacché l’Assegno di solidarietà può essere erogato solo per periodi di sospensione o riduzione fino al 31 dicembre 2021.

In virtù, infine, del comma 212 viene estesa a FSBA anche la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare, che dal 1° gennaio 2022 sono pertanto riconosciuti ai lavoratori beneficiari dei relativi trattamenti.

  • Fondo di integrazione salariale, FIS (comma 207) La nuova disciplina prevede come per gli altri  Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 27 l’estensione alle imprese con un dipendente: come si è detto, l’applicazione dell’Assegno di integrazione salariale è invece prevista per quanto riguarda il FIS con due diverse durate, rispettivamente di 13 settimane e di 26 per le imprese fino a 5 e oltre i 6 dipendenti, utilizzando quindi un parametro ad hoc, differente da quanto previsto per gli altri Fondi ancora normati dal già richiamato comma 1 dell’art. 30, D.Lgs. n. 148/2015 che si limita a prevedere un minimo di 13 settimane.

Sempre a differenza degli altri Fondi vengono individuate due aliquote di finanziamento nelle nuove misure pari a 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti e a 0,80% al di sopra a tale soglia, in luogo delle precedenti aliquote dello 0,45% per le imprese sotto i 15 dipendenti e dello 0,65% sopra tale soglia. Resta in vigore il contributo addizionale finora previsto nella misura del 4%.

Per il FIS viene inoltre introdotta una misura di miglior favore (assente nella regolamentazione degli altri Fondi) per le imprese che dal 2025 non abbiano presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi: in questo caso le sopradette aliquote sono ridotte del 40%.

In merito alle nuove disposizioni, Vi segnaliamo, inoltre, che il Ministero del Lavoro, con circolare

n. 1/2022 (v. allegato) ha fornito le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nonché i primi chiarimenti e indicazioni operative per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

 

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI (comma 221)

Tra i destinatari delle prestazioni vengono compresi a partire dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli  a tempo indeterminato delle cooperative.

Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi viene eliminato: restano in vigore quelli ancora stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs 22/2015 (stato di disoccupazione e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti). Sempre a partire dal 1° gennaio 2022 viene altresì modificato  il meccanismo di riduzione del 3% mensile sull’importo della NASpI, che decorre dal 6° mese invece che dal 4°, e dall’8° mese per i soggetti con più di 55 anni di età.

 

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL (comma 223)

Per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 viene modificato anche per la DIS- COLL il meccanismo di riduzione del 3% mensile dell’importo, che si applica a partire dal 6° mese (e non più dal 4° come oggi previsto); è altresì incrementato il tetto di mesi fruibili in relazione all’intero periodo di contribuzione (oggi è pari alla metà dello stesso) accreditato dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 

 

Linee guida tirocini extracurriculari (commi 720 – 726)

Si prevede la definizione di nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, sulla base di alcuni criteri finalizzati ad una revisione in senso restrittivo dell’attuale disciplina, in particolare:

  • i tirocini extracurriculari andranno circoscritti in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • dovrà essere prevista una congrua indennità di partecipazione, e definita la durata massima (comprensiva di eventuali proroghe) nonché limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  • dovranno essere definiti livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle

competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

  • l’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;
  • dovranno essere individuate in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Sul piano sanzionatorio si prevede che:

  • la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporta l’applicazione della sanzione da 1.000 a 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito commesso;
  • in caso di tirocinio svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di  50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI

 

Esonero contributivo per I lavoratori provenienti da imprese in crisi (commi 119 - 120)

La disposizione estende l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua) anche ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 120 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, il cui utilizzo sarà disciplinato con successivo provvedimento normativo.

Decontribuzione lavoratori dipendenti (comma 121)

Per il solo anno 2022, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base  mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle  prestazioni pensionistiche.

 

Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)

La norma prevede, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro stesso.

 

Esonero contributivo apprendistato di primo livello (comma 645)

Viene esteso al 2022 l’esonero contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico  del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto.

 

PREVIDENZA

 

Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata (commi 87 - 88)

In sostituzione della Quota 100 nell’anno 2022 si potrà uscire anticipatamente con il compimento di requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità pari a 38 anni (per una somma che comporta il raggiungimento della c.d. Quota 102).

 

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (commi 89 - 90)

Viene istituito un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire su base convenzionale l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti delle PMI in crisi con almeno 62 anni di età. Le condizioni attuative saranno stabilite con un decreto dello stesso Ministero da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Ape sociale ed Opzione donna (commi 91 - 94)

L’Ape sociale viene prorogato per tutto il 2022 e viene altresì integrata la lista delle professioni ritenute gravose ai sensi della legge 232/16 con quelle individuate dalla Commissione tecnica per le attività gravose, integrandone il numero complessivo da 15 a 23. Tra le nuove mansioni rientrano gli addetti alle pulizie di uffici alberghi e ristoranti, conduttori di macchinari per l’estrazione, conduttori di forni per le lavorazioni del vetro e della ceramica.

Viene inoltre ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e  terracotta.

Viene tuttavia confermato l’impianto normativo precedente per cui l’accesso all’anticipo pensionistico spetta ancora solo ai lavoratori dipendenti.

È presumibile che la questione dell’estensione della misura al lavoro autonomo sarà oggetto del confronto politico sui nuovi assetti della previdenza destinato ad aprirsi nel corso del 2022.

Anche Opzione donna viene prorogata per l’anno 2022 mantenendo i requisiti di età vigenti finora  di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 per le autonome, sempre con 35 anni di contributi.

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

 

Congedo di paternità (comma 134)

La disposizione rende strutturale il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata viene elevata da 7 a 10 giorni.

Viene messa a regime anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Maternità lavoratrici autonome (comma 239)

La disposizione riconosce l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità, alle lavoratrici autonome (lavoratrici iscritte alla gestione separata; lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali; libere professioniste) che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro.

 

POLITICHE SOCIALI

 

Reddito di cittadinanza (commi 73 - 86)

Il provvedimento interviene in materia di reddito di cittadinanza, di cui viene incrementata l’autorizzazione di spesa, prevedendo il rafforzamento dei controlli ed introducendo alcuni correttivi alle modalità di corresponsione nonchè confermando gli sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito.

In particolare, viene previsto che:

  • la ricerca attiva del lavoro, prevista come obbligo del percettore, sia verificata presso il centro per l’impiego in presenza e con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio;
  • la decadenza dal beneficio ricorra quando uno dei componenti del nucleo familiare rifiuti la seconda offerta di lavoro congrua (in base all’attuale normativa la decadenza scatta al terzo rifiuto). A tal fine viene anche ridefinita la disciplina dell’offerta congrua di lavoro, riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua, mentre per la seconda offerta si fa riferimento all’intero territorio nazionale.

Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la relativa attività di mediazione, si assicura la parità di accesso alla piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza, integrata anche con  i dati dei beneficiari NASPI, ai centri per l’impiego e ai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2015.

Vengono, inoltre, confermati gli sgravi contributivi per le imprese che assumono percettori di reddito di cittadinanza che vengono ora riconosciuti non solo in ipotesi di assunzione a tempo pieno  e indeterminato o in apprendistato ma anche in caso di assunzione a tempo determinato o in caso di contratto a tempo indeterminato con orario part time. Si ricorda che l’esonero è riconosciuto nel  limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo  non inferiore a 5 mensilità.

Alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, viene riconosciuto, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che  viene quindi decurtato dall’incentivo previsto per il datore di lavoro.

 

POLITICHE DI GENERE

 

Parità di genere (commi 138 - 148)

Il comma 138 incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (istituito dalla Legge di bilancio 2020) prevedendo un finanziamento di 52 milioni a decorrere dal 2023 ed ampliandone le finalità di impiego ricomprendendo tra queste il sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione benefici contributivi per i datori di lavoro che acquisiscono la certificazione della parità di genere.

A tal fine è anche prevista l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 (comma 660).

I successivi commi (139 – 148), nell’ottica di dare attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, prevedono l’adozione di un “Piano strategico nazionale per la parità di genere” con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.

 

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