La manutenzione degli impianti termici

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12/10/2022

La manutenzione degli impianti termici è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza e della funzionalità.

È importante sapere che la corretta manutenzione degli impianti è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, della propria abitazione e di quelle altrui, nonché del contenimento dei consumi energetici e della tutela dell’ambiente.
La normativa prevede che ad occuparsi del controllo e della manutenzione dell’impianto termico sia il responsabile dell’impianto che:
• in caso di singole unità immobiliari residenziali è l’occupante a qualsiasi titolo;
• in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate è il proprietario;
• per gli impianti centralizzati amministrati in condominio è l’amministratore del condominio;
• per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche è il proprietario o l’amministratore delegato o altro soggetto con potere di gestione all’uopo delegato.

La normativa prevede che la manutenzione dell’impianto sia obbligatoria, a carico del responsabile, che deve ottemperare alle manutenzioni definite e dichiarate dal manutentore, in assenza di indicazioni da parte del fabbricante. Il manutentore ha per legge e sulla base delle norme tecniche il titolo e il dovere di definire e dichiarare altresì con quale frequenza le operazioni devono essere obbligatoriamente effettuate.

La normativa impone ulteriori controlli. In particolare, il R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. definisce la frequenza con cui devono avvenire i controlli di efficienza energetica, prevedendo in tali occasioni il pagamento di un contributo (“bollino”).

 

 

TERZO RESPONSABILE

Ricordiamo alle imprese di manutenzione impianti termici che hanno assunto il ruolo di terzo responsabile di impianto che è fatto obbligo, in caso di assunzione dell’incarico o della revoca/rinuncia dello stesso, di informare l’Autorità competente (Comuni, province, città metropolitana di Genova) attraverso la completa compilazione e l’invio dell’allegato D.

In sostanza la comunicazione va inoltrata:

- entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della delega;

- entro 2 giorni lavorativi dalla eventuale revoca o rinuncia dell’incarico

- entro 2 giorni lavorativi dalla decadenza di cui all’art. 6 comma 4 DPR 74/2013 (interventi indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa) nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.

Si ricorda infine che l’inadempimento comporta l’irrogazione, nei confronti del terzo responsabile, della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100.00 e non superiore a euro 450.00.

E' possibile scaricare l'allegato “D” che invitiamo a compilare completamente nei casi richiesti, in particolare nella la parte contenente i dati del delegante.

 

 

Pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379/2022 del 28/12/2022

Si informa che in data 28 dicembre 2022, è stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379/2022, con la quale è stata rideterminata la quota del contributo regionale, di cui all'art. 30 bis comma 4 della L.R. 22/07 e ss.mm.ii., senza modificare gli importi dei contributi da corrispondere alle Autorità competenti per la copertura dei costi relativi alle ispezioni sugli impianti termici.

La tabella di cui alla DGR 1379/2022 sostituisce l'allegato I del Regolamento Regionale 1/2018 ed i valori così rideterminati si applicheranno ai controlli effettuati a far data dal 01/02/2023.

Al seguente link DGR 1379_2022 è possibile scaricare il testo della delibera approvata.