Contributo straordinario per il Caro Bollette

Tempo di lettura: 3 minuti
14/09/2022

Tra i vari interventi legislativi tesi al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas troviamo la possibilità usufruire entro il 31/12/2022 di un credito d’imposta quale contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica e gas acquistata ed effettivamente utilizzata.

 

E’ prevista, inoltre, l’estensione al terzo trimestre 2022 del credito di imposta, con l’entrata in vigore al 10 agosto 2022 del DECRETO AIUTI BIS  (D.L. 9 agosto 2022 n.155)

 

Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese:

- energivore  

- non energivore

In particolare per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica  la cui potenza disponibile è pario o superiore a 16,5 kW ndr.) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022.

Nel dettaglio:

 

ENERGIA - Imprese non “energivore”

Energia elettrica – imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Credito del 15% per il 2° trimestre 2022

Credito del 15% per il 3° trimestre 2022

Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019

Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019

Articolo 3, D.L. 21/2022

Art. 6 Decreto Aiuti Bis

 

 

 

Imprese “energivore” come definite dalla normativa

Energia elettrica

Gas

Credito del 20% per il 1° trimestre 2022

Credito del 25% per il 2° trimestre 2022

Credito del 25% per il 3° trimestre 2022

Credito del 10% per il 1° trimestre 2022

Credito del 25% per il 2° trimestre 2022

Credito del 25% per il 3° trimestre 2022

Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019

Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019

Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019

Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS)

Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS)

Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019

Articolo 15, D.L. 4/2022

Articolo 4, D.L. 17/2022

Art. 6 Decreto Aiuti Bis

Articolo 15.1, D.L. 4/2022

Articolo 5, D.L. 17/2022

Art. 6 Decreto Aiuti Bis

 

ATTENZIONE:

  • Il riferimento al Mercato infragiornaliero del 2022 rispetto al 2019 (o del 4° trim 2021 rispetto al 4° trim 2019) supera sempre e ampiamente la soglia del 30% (siamo oltre il 300%).
  • Le imprese che avevano sia nel I trimestre 2019 che nel I e II trimestre 2022 lo stesso fornitore: su loro richiesta, possono ricevere dallo stesso una comunicazione contenente la percentuale di aumento del prezzo medio 2019 vs 2022 e il calcolo dell’importo spettante quale credito d’imposta con le modalità indicate nella delibera ARERA 373/2022/R/COM pubblicata l’ 1/08/2022.
  • Le imprese che non avevano sia nel I trimestre 2019 che nel I e II trimestre 2022 lo stesso fornitore: dovranno effettuare in autonomia la raccolta dei dati e il calcolo del credito d’imposta spettante.

  

  

Per info:

Ufficio Energia:

energia@confartigianato.savona.it

0198385540 rif. Raffaella Robbiano

 

 

 

Servizi: 
Energia