Tra i vari interventi legislativi tesi al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas troviamo la possibilità usufruire entro il 31/12/2022 di un credito d’imposta quale contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica e gas acquistata ed effettivamente utilizzata.
E’ prevista, inoltre, l’estensione al terzo trimestre 2022 del credito di imposta, con l’entrata in vigore al 10 agosto 2022 del DECRETO AIUTI BIS (D.L. 9 agosto 2022 n.155)
Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese:
- energivore
- non energivore
In particolare per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica la cui potenza disponibile è pario o superiore a 16,5 kW ndr.) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022.
Nel dettaglio:
ENERGIA - Imprese non “energivore” |
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Energia elettrica – imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW |
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Credito del 15% per il 2° trimestre 2022 |
Credito del 15% per il 3° trimestre 2022 |
Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 |
Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019 |
Articolo 3, D.L. 21/2022 |
Art. 6 Decreto Aiuti Bis |
Imprese “energivore” come definite dalla normativa |
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Energia elettrica |
Gas |
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Credito del 20% per il 1° trimestre 2022 |
Credito del 25% per il 2° trimestre 2022 |
Credito del 25% per il 3° trimestre 2022 |
Credito del 10% per il 1° trimestre 2022 |
Credito del 25% per il 2° trimestre 2022 |
Credito del 25% per il 3° trimestre 2022 |
Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019 |
Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 |
Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019 |
Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS) |
Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS) |
Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019 |
Articolo 15, D.L. 4/2022 |
Articolo 4, D.L. 17/2022 |
Art. 6 Decreto Aiuti Bis |
Articolo 15.1, D.L. 4/2022 |
Articolo 5, D.L. 17/2022 |
Art. 6 Decreto Aiuti Bis |
ATTENZIONE:
- Il riferimento al Mercato infragiornaliero del 2022 rispetto al 2019 (o del 4° trim 2021 rispetto al 4° trim 2019) supera sempre e ampiamente la soglia del 30% (siamo oltre il 300%).
- Le imprese che avevano sia nel I trimestre 2019 che nel I e II trimestre 2022 lo stesso fornitore: su loro richiesta, possono ricevere dallo stesso una comunicazione contenente la percentuale di aumento del prezzo medio 2019 vs 2022 e il calcolo dell’importo spettante quale credito d’imposta con le modalità indicate nella delibera ARERA 373/2022/R/COM pubblicata l’ 1/08/2022.
- Le imprese che non avevano sia nel I trimestre 2019 che nel I e II trimestre 2022 lo stesso fornitore: dovranno effettuare in autonomia la raccolta dei dati e il calcolo del credito d’imposta spettante.
Per info:
Ufficio Energia:
energia@confartigianato.savona.it
0198385540 rif. Raffaella Robbiano