EMERGENZA CORONAVIRUS: Ordinanza Regionale consente la ripresa di alcune attività

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15/04/2020

Entra in vigore oggi il Decreto 19/2020 che tiene conto delle tipicità del nostro territorio ligure autorizzando la riapertura di  alcune attività.

 

Di seguito le informazioni più rilevanti:

a) – le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che dei piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza l’esecuzione di modifiche o opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;

- l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.

҉b) – le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia):

attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del predetto D.P.R: trattasi degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, lettera a), dello stesso D.P.R.), quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, rinnovamento e sostituzione pavimenti, piccole opere murarie, opere di riparazione e sostituzione apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell’impianto, ecc.

opere edilizie per le quali é sufficiente la CILA

c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi  per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.

d)nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre alla manutenzione del verde pubblico e privato, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di  persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Sono autorizzati nell' ambito del comune di residenza o immediatamente attiguo

e) Viene inoltre confermata la piena operatività nei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico ed alla difesa degli abitati dall'azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore:
1) OG 3
2) OG 4
3) OG 5
4) OG 7
5) OG 8
6) OG 13
7) OS 21
8) OS 23
f) le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l'assenso delle parti sociali.
g) è stato redatto un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid -19 da adottare per tutte le attività soprariporte

 

҉APPROFONDIMENTO: Le opere minori a cui fa riferimento l' ordinanza di Regione Liguria sono quelle individuale nel Testo Unico dell' Edilizia, nello specifico:

attività edilizia libera: interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui art 3 lettera a) del TUE (gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
-  gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

-  gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al 
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

opere edilizie per le quali é sufficiente la CILA: Interessa quegli interventi realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, etc..

 

Si prega di prendere visione degli allegati:

- ordinanza 19/2020 Regione Liguria

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid -19

- Elenco delle principali opere di edilizia libera

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