
Ultimo aggiornamento 02 09 2025
Obbligo di iscrizione al Registro Unico Ispettori (RUI): cosa devono sapere le imprese entro il 1° DICEMBRE 2025
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con provvedimento di modifica del Decreto del Capo Dipartimento Trasporti e Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 198 del 9-6-2025, ha rimodulato le tempistiche per ottemperare agli obblighi formativi e all’iscrizione al Registro Unico Ispettori da parte degli ispettori dei centri di controllo ed è stato emanato il decreto 219 del Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione del competente Ministero.
Il nuovo termine entro il quale va effettuata l’iscrizione al RUI è fissato nel 1° dicembre 2025.
Dal 2 gennaio 2026 non potranno operare gli ispettori che non risulteranno iscritti al RUI.
Devono iscriversi al RUI:
- Gli ispettori autorizzati secondo i moduli B e C (per veicoli leggeri e pesanti);
- Gli ispettori ope legis, cioè coloro già abilitati in base a normative previgenti (fino al 31 agosto 2018);
- I responsabili tecnici presso centri revisione che operano direttamente nelle attività ispettive.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene attraverso il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, utilizzando le credenziali SPID (livello 2) o CIE. Nella fase transitoria, è ammesso l’uso di credenziali temporanee fornite dal CED/Motorizzazione.
Le imprese possono presentare la domanda autonomamente oppure avvalersi del supporto di:
- Studi di consulenza automobilistica;
- Officine autorizzate;
- Organismi di formazione riconosciuti.
Documentazione richiesta
Per la registrazione, è necessario fornire:
- Dati anagrafici e recapiti (email PEO/PEC);
- Estremi della firma digitale valida;
- Copia degli attestati di formazione e degli aggiornamenti previsti;
- Copertura assicurativa per i soggetti del modulo C;
- Dichiarazioni sostitutive su requisiti morali, onorabilità e conflitti d’interesse;
- Versamento di imposta di bollo (€ 16) e diritti di certificato (€ 5,16), tramite PagoPA.
Aggiornamento obbligatorio per gli ispettori già iscritti
Anche coloro già presenti nel registro devono accedere alla piattaforma e aggiornare i propri dati, allegando eventuali nuove attestazioni o integrazioni richieste, entro la scadenza del 31 agosto 2025.
Conseguenze del mancato adempimento
Gli ispettori che non risultano iscritti o che non hanno completato l’aggiornamento entro il termine previsto non potranno operare a partire dal 1° novembre 2025. Le autorità competenti (Province, Motorizzazione, Ministero) effettueranno controlli incrociati per verificare la regolarità degli operatori.
Cosa devono fare le imprese
Le aziende interessate dal provvedimento devono:
- Informare il proprio personale ispettivo dell’obbligo e delle scadenze;
- Verificare che ciascun ispettore possieda firma digitale, attestati aggiornati e assicurazione (se richiesta);
- Supportare la compilazione della domanda o delegarla a soggetti abilitati;
- Controllare lo stato “Attivo” del personale sul Registro entro fine ottobre.
Alleghiamo la nota 22068 del 31-7-2025 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che specifica le modifiche al richiamato Decreto MIT del 9 giugno scorso.



