Obbligo di iscrizione al Registro Unico Ispettori (RUI)

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17/06/2025

 

Ultimo aggiornamento 02 09 2025

Obbligo di iscrizione al Registro Unico Ispettori (RUI): cosa devono sapere le imprese entro il 1° DICEMBRE 2025

Il  Ministero Infrastrutture e Trasporti, con provvedimento di modifica del Decreto del Capo Dipartimento Trasporti e Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 198 del 9-6-2025, ha rimodulato le tempistiche per ottemperare agli obblighi formativi e all’iscrizione al Registro Unico Ispettori da parte degli ispettori dei centri di controllo ed è stato emanato il decreto 219 del Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione del competente Ministero.

Il nuovo termine entro il quale va effettuata l’iscrizione al RUI è fissato nel 1° dicembre 2025.
Dal 2 gennaio 2026 non potranno operare gli ispettori che non risulteranno iscritti al RUI.

Devono iscriversi al RUI:

  • Gli ispettori autorizzati secondo i moduli B e C (per veicoli leggeri e pesanti);
  • Gli ispettori ope legis, cioè coloro già abilitati in base a normative previgenti (fino al 31 agosto 2018);
  • I responsabili tecnici presso centri revisione che operano direttamente nelle attività ispettive.

 

Modalità di iscrizione

L’iscrizione avviene attraverso il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, utilizzando le credenziali SPID (livello 2) o CIE. Nella fase transitoria, è ammesso l’uso di credenziali temporanee fornite dal CED/Motorizzazione.

Le imprese possono presentare la domanda autonomamente oppure avvalersi del supporto di:

  • Studi di consulenza automobilistica;
  • Officine autorizzate;
  • Organismi di formazione riconosciuti.

 

Documentazione richiesta

Per la registrazione, è necessario fornire:

  • Dati anagrafici e recapiti (email PEO/PEC);
  • Estremi della firma digitale valida;
  • Copia degli attestati di formazione e degli aggiornamenti previsti;
  • Copertura assicurativa per i soggetti del modulo C;
  • Dichiarazioni sostitutive su requisiti morali, onorabilità e conflitti d’interesse;
  • Versamento di imposta di bollo (€ 16) e diritti di certificato (€ 5,16), tramite PagoPA.

 

Aggiornamento obbligatorio per gli ispettori già iscritti

Anche coloro già presenti nel registro devono accedere alla piattaforma e aggiornare i propri dati, allegando eventuali nuove attestazioni o integrazioni richieste, entro la scadenza del 31 agosto 2025.

 

Conseguenze del mancato adempimento

Gli ispettori che non risultano iscritti o che non hanno completato l’aggiornamento entro il termine previsto non potranno operare a partire dal 1° novembre 2025. Le autorità competenti (Province, Motorizzazione, Ministero) effettueranno controlli incrociati per verificare la regolarità degli operatori.

 

Cosa devono fare le imprese

Le aziende interessate dal provvedimento devono:

  1. Informare il proprio personale ispettivo dell’obbligo e delle scadenze;
  2. Verificare che ciascun ispettore possieda firma digitale, attestati aggiornati e assicurazione (se richiesta);
  3. Supportare la compilazione della domanda o delegarla a soggetti abilitati;
  4. Controllare lo stato “Attivo” del personale sul Registro entro fine ottobre.

Alleghiamo la nota 22068 del 31-7-2025 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che specifica le modifiche al richiamato Decreto MIT del 9 giugno scorso.