
Ecco le scadenze e obblighi per le imprese riguardo l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
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CATEGORIA |
ISCRIZIONE |
CONTRIBUTO |
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Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti) |
Dal 15 dicembre 2024 |
100,00 euro il primo anno e 60,00 euro per ogni annualità successiva |
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Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti |
Dal 15 giugno 2025 ed |
50,00 euro il primo anno e 30,00 euro per ogni annualità successiva |
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Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1. |
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
15,00 euro il primo anno e 10,00 euro per ogni annualità successiva |
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI: i format del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti FIR sono già cambiati dal 13 febbraio 2025.
Non variano gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:
- i soggetti obbligati ed esonerati;
- il luogo di detenzione del registro di carico e scarico;
- i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico;
- il periodo di conservazione del registro;
- la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.
Cosa è cambiato?
- la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale;
- la trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile;
- viene stabilito un unico modello di registro non più differenziato per gestori, intermediari, ecc.;
sono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le rettifiche, cioè modifiche di dati già - inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.
Il formulario rimane immutato riguardo:
- i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del FIR;
- la possibilità in determinati casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
- la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.
Dal 13 febbraio 2025 è cambiato il FIR per tutti gli operatori e la sua vidimazione è solo digitale.
A partire dal 13 febbraio 2026:
- tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente FIR in formato digitale;
- i dati relativi ai FIR per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.
Il nuovo modello FIR sarà di due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo FIR.
Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il FIR in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
La norma prevede che le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
Attenzione
La normativa attuale esclude soggetti terzi, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri.



