RENTRI: Obbligo di iscrizione delle imprese con più di dieci dipendenti dal 15 giugno 2025

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20/05/2025

Ecco le scadenze e obblighi per le imprese riguardo l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti

CATEGORIA

ISCRIZIONE

CONTRIBUTO

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti)

Dal 15 dicembre 2024
ed entro il 13 febbraio 2025

100,00 euro il primo anno e 60,00 euro per ogni annualità successiva

Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

Dal 15 giugno 2025 ed
entro il 14 agosto 2025

50,00 euro il primo anno e 30,00 euro per ogni annualità successiva

Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1.

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

15,00 euro il primo anno e 10,00 euro per ogni annualità successiva

 

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI: i format del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti FIR sono già cambiati dal 13 febbraio 2025.

Non variano gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:

  • i soggetti obbligati ed esonerati;
  • il luogo di detenzione del registro di carico e scarico;
  • i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico;
  • il periodo di conservazione del registro;
  • la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.

Cosa è cambiato?

  • la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile;
  • viene stabilito un unico modello di registro non più differenziato per gestori, intermediari, ecc.;
    sono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le rettifiche, cioè modifiche di dati già
  • inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.

Il formulario rimane immutato riguardo:

  • i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del FIR;
  • la possibilità in determinati casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
  • la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.
    Dal 13 febbraio 2025 è cambiato il FIR per tutti gli operatori e la sua vidimazione è solo digitale.

A partire dal 13 febbraio 2026:

  • tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente FIR in formato digitale;
  • i dati relativi ai FIR per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.

Il nuovo modello FIR sarà di due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo FIR.

Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il FIR in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione. 

La norma prevede che le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.

Attenzione
La normativa attuale esclude soggetti terzi
, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri.