Il D.M 192/22 entrato in vigore dal 28/12/2022, ha introdotto alcune modifiche al D.M. 37/08, in particolare per ciò che riguarda l’installazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici.
La nuova norma stabilisce una nuova specificazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) e cioè “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».
Viene inoltre riformulata da definizione del “Punto di consegna” delle forniture, definito ora come il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
Viene sostituita completamente la lettera f) dell’art c comma 1 del DM 37/08 che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”, definiti ora come le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti.
Una importantissima novità introdotta dal D.M. 192/22 è presente nell’art. 5bis, aggiunto all’art. 5 DEL D.M. 37/08, riguardante gli adempimenti del tecnico abilitato.
Il DM 192/22 prevede infatti che il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti in questione è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
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