D.L. n. 146/2021  Nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Tempo di lettura: 3 minuti
26/01/2022

A seguito del decreto legge n. 146/2021  contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, e a tutela del lavoro, sono state modificate alcune importanti disposizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Viene attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia, il compito della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi; svolta fino ad oggi solo dalle ASL.

Si prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti (la soglia era del 20%) risulti occupato senza instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, adotti un provvedimento di sospensione.

Unitamente al provvedimento di sospensione, adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati, l’Ispettorato può imporre inoltre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Durante la sospensione, inoltre, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

La ripresa dell’attività produttiva è subordinata al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza e di lavoro ed al pagamento di una somma ulteriore che a seconda delle tipologie di violazione commesse.

In caso di provvedimenti sospensivi intercorsi nei cinque anni precedenti l’importo viene raddoppiato.

Restano confermate le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e consistenti nell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia salute e sicurezza e nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

In merito alle condizioni per la revoca della sospensione:

  • vengono innalzati gli importi delle somme aggiuntive da corrispondere nelle ipotesi di lavoro irregolare, fissati adesso in 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e in 5.000euro in presenza di più di cinque lavoratori irregolari;
  • per le gravi violazioni gli importi sono indicati nell’allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie;
  • si prevede che, su istanza di parte, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% (la soglia attuale è del 25%) della somma aggiuntiva dovuta.

In allegato la tabella con l’inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il testo dell’art 13.

Alcune novità riguardano anche il rafforzamento della figura del preposto per il quale viene introdotto l’obbligo, sanzionato penalmente, di individuarlo formalmente.

Inoltre i contratti e gli accordi collettivi di lavoro potranno stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tale attività.

Tra le nuove disposizioni si rilevano in particolare i seguenti compiti destinati al preposto:

       sovrintendere e controllare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;

       in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

       nei casi di mancata attuazione di tali disposizioni interrompe l’attività del lavoratore e informa i diretti superiori;

       ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, le condizioni di pericolo rilevate e le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.