
NUOVE DISPOSIZIONI SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Sintesi operativa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del Decreto-legge n. 159/2025 e con l’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene significativamente rafforzato, con particolare impatto per le imprese dei settori edilizia, impiantistica, manutenzione e attività affini.
Di seguito riportiamo una sintesi unitaria e coordinata delle principali novità, con indicazioni di carattere operativo.
1. Badge di cantiere
È confermato l’obbligo per le imprese operanti in cantieri edili, pubblici e privati, di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e interoperabile con le piattaforme pubbliche.
L’obbligo non è immediatamente operativo: l’efficacia è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo, previsto entro il 1° marzo 2026.
2. Premialità INAIL e andamento infortunistico
Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote contributive al fine di premiare le imprese virtuose che dimostrano una riduzione degli infortuni.
In attesa del decreto interministeriale attuativo:
l’INAIL ha autorizzato in via provvisoria l’applicazione delle nuove aliquote già in sede di autoliquidazione 2025/2026;
restano escluse dalle premialità le imprese che abbiano riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza nei due anni precedenti.
3. Rafforzamento della vigilanza nei subappalti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienterà prioritariamente l’attività ispettiva verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico che privato.
Tale impostazione incide anche sul rilascio dell’attestazione necessaria per l’iscrizione alla Lista di Conformità INL.
4. Patente a crediti: sanzioni e decurtazioni
Dal 1° gennaio 2026:
- è prevista la decurtazione di 5 punti per ogni violazione relativa all’impiego di lavoratori irregolari;
- la sanzione per l’attività svolta in assenza di patente a crediti è raddoppiata, passando da 6.000 a 12.000 euro.
La decurtazione dei punti avviene già con la notifica del verbale di accertamento, prima della definizione di eventuali contenziosi, rendendo necessari tempi rapidi per l’eventuale impugnazione.
5. Amianto – Nuove disposizioni (D.Lgs. 213/2025)
Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, modifica in modo sostanziale il D.Lgs. 81/2008 rafforzando la prevenzione del rischio amianto.
Ambito di applicazione
Le norme si applicano a tutte le attività che comportano o possono comportare esposizione ad amianto, incluse:
- manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
- rimozione, smaltimento e trattamento rifiuti;
- bonifiche;
- attività estrattive e scavi in pietre verdi;
- gestione di emergenze ed eventi naturali.
Individuazione preventiva dei materiali
Prima dell’avvio di lavori edilizi è rafforzato l’obbligo di individuazione preventiva dei materiali potenzialmente contenenti amianto, attraverso:
- informazioni fornite dai proprietari;
- consultazione di registri e documentazione esistente;
in assenza di dati, analisi effettuate da operatori qualificati.
Le informazioni devono essere acquisite prima dell’inizio delle attività e messe a disposizione del datore di lavoro.
Valutazione del rischio
Per qualsiasi attività con rischio di esposizione a polveri di amianto o MCA, la valutazione deve considerare:
- natura, durata e grado dell’esposizione;
- priorità agli interventi di rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione.
- Notifica all’organo di vigilanza
La notifica deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori ed è estesa a manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche e smaltimenti.
La trasmissione può avvenire anche in modalità telematica e deve contenere informazioni dettagliate su attività, lavoratori, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Documentazione e sorveglianza
È introdotto l’obbligo di conservazione della documentazione per almeno 40 anni relativa ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto.
6. Misure di prevenzione e protezione
Sono rafforzati gli obblighi in materia di:
- riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile;
- utilizzo di DPI adeguati, in particolare nelle lavorazioni attive;
- procedure di decontaminazione;
- organizzazione di periodi di riposo e aree dedicate.
Info presso il nostro ufficio ambiente:
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