Novità fiscali: ecco i punti di maggiore rilevanza

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28/04/2022

Il nuovo decreto  approvato lo scorso 21 aprile 2022  e la legge di Conversione sostegni ter introducono una serie di novità di rilievo in materia di fisco.

Ecco schematicamente i punti di maggiore rilevanza:

 

 

SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO

I soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio, o il regime forfetario  e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse, saranno tenuti ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.7.2022. Resterebbero, tuttavia, ancora esclusi fino al 2024, sulla base delle informazioni disponibili al momento, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000,00 euro.

 

 

 

LEGGE DI CONVERSIONE “SOSTEGNI TER”

  • MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1)

La norma ha rifinanziato il Fondo (Sostegni bis) per il sostegno delle attività chiuse fino al 31 marzo 2022 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Inoltre, per le medesime imprese, viene prevista una sospensione dei termini di pagamento per i versamenti:

•    delle ritenute alla fonte (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

•    dell’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I predetti versamenti potranno pertanto essere effettuati entro il 16.10.2022, in un’unica
soluzione.

 

  • FONDO  PER  IL  RILANCIO  DELLE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE  DI  COMMERCIO  al DETTAGLIO (Articolo 2)

La norma prevede un contributo a fondo perduto alle imprese, che svolgono in via prevalente le seguenti attività di commercio al dettaglio:

•47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;

•47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

•47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati;

•47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;

•47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

•47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

•47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

•47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in

esercizi specializzati;

•47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti

per animali domestici in esercizi specializzati;

•47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;

•47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2 mano in es. specializzati;

• 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi;

• 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature;

• 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

• 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.

Per beneficiare del contributo, i ricavi del 2019 non devono essere superiori a 2 mln di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.

 

  • ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3)

La norma prevede l’integrazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, della dotazione  del  Fondo  per  il  sostegno  delle  attività  economiche  particolarmente  colpite dall’emergenza da COVID-19, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

E’ previsto un ulteriore incremento di 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono le seguenti attività:

•     96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie;

•     56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;

•     56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);

•     56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;

•     93.11.2 gestione piscine.

 

Il contributo spetta se nell’anno 2021 le imprese hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.

 

  • FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO (Articolo 4)

La norma dispone che il fondo unico per il turismo venga incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022.

 

  • INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI PER LE IMPRESE TURISTICHE (Articolo 4-bis)

La norma prevede l’inclusione di taluni interventi edilizi nel novero di quelli realizzabili da imprese turistiche al fine di incrementare l’efficienza energetica o eliminare barriere architettoniche, che possono beneficiare del credito d’imposta e dei contributi a fondo perduto.

La norma citata ha riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, delle imprese che
esercitano attività agrituristica, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
inclusi i parchi acquatici e faunistici, un contributo a fondo perduto per determinati
interventi, da concedere entro individuati limiti di spesa fino a esaurimento delle risorse..

 

  • CREDITO  D'IMPOSTA  IN  FAVORE  DI  IMPRESE  TURISTICHE  PER  CANONI  DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (Articolo 5)

La norma prevede il riconoscimento del credito d'imposta in favore di imprese turistiche e a quelle che svolgono l’attività di gestione piscine (codice ATECO 93.11.20) per canoni di locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

 

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