DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – “Decreto Sostegni”

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29/03/2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In riferimento al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, si precisa che la domanda potrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate indicativamente a partire dal 30 marzo (data comunicata dalla stessa come giorno di apertura della piattaforma on line). Le tempistiche prevedono 60 giorni di tempo per presentare la pratica (scadenza 28/05/2021), non si tratta quindi ne di un click day ne è previsto un ordine di arrivo. Tutti quelli che ne avranno diritto lo riceveranno.

Nonostante i pronostici estremamente positivi della stampa, da una prima stima, purtroppo il numero dei beneficiari è esiguo visti i parametri definiti dal legislatore.

 

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE

Viene prorogato al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione

Di conseguenza i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2021 (mese successivo al nuovo termine del periodo di sospensione).

 

ROTTAMAZIONE TER E “SALDO  E STRALCIO”

Sono considerati validi i versamenti connessi alla c.d. rottamazione-ter e c.d. “saldo e stralcio, se effettuati integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti, alla data del 23 marzo 2021, da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

 

CANONE RAI – RIDUZIONE

Beneficiano della misura le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Alberghi e bar potranno quindi accedere alla riduzione del Canone Rai speciale nella misura del 30%.

L’agevolazione è riconosciuta anche a chi avesse già pagato interamente il canone: in tal caso sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo pagato prima del 23/03/2021.

 

TOSAP

al 31 marzo al 30 giugno 2021 esenzione del versamento del canone di occupazione suolo pubblico per i pupplici esercizi e attività mercatali.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

CASSA INTEGRAZIONE

Vengono concesse ulteriori settimane di cassa integrazione Covid, differenziate a seconda della tipologia di azienda.

 

Aziende industriali ed aziende edili (anche se artigiane) (CIG Ordinaria)

  • 13 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 01/04/2021 ed il 30/06/2021

 

Aziende commerciali, pubblici esercizi ed aziende artigiane non edili (CIG in Deroga, F.I.S., FSBA)

  • 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 01/04/2021 ed il 31/12/2021

 

Attenzione: rientrano nelle nuove settimane concesse solo i lavoratori già forza al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”)

Non potranno essere presentate domande di cassa integrazione Covid per lavoratori assunti successivamente.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il divieto di licenziamento viene prorogato, ma con tempistiche differenti e scaglionate a seconda della tipologia di azienda.

  • Fino al 30/06/2021 per tutte le tipologie di azienda
  • Dal 01/07/2021 al 31/10/2021 per le aziende che rientrano nell’ambito della concessione delle 28 settimane di cassa integrazione Covid.

Il divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:

  • Cessazione definitiva dell’attività;
  • Messa in liquidazione della società senza prosecuzione dell’attività;
  • Cessione di contratti per cambio di appalto.

Il divieto non si applica, inoltre, in caso di stipula di un accordo collettivo aziendale (unitamente alle organizzazioni sindacali) che preveda il riconoscimento di un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

 

CONTRATTI A TERMINE

Fino al 31.12.2021 (anziché fino al 31/03/21), è ancora possibile prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (e per una sola volta) i contratti a tempo determinato acausale che, in base alla normativa vigente in materia di contratti a termine, non potrebbero più essere prorogati (per raggiungimento durata massima consentita e/o numero massimo di proroghe già effettuate)

Tale possibilità riguarda anche i rapporti di lavoro che hanno già usufruito una volta di tale deroga, in applicazione dei precedenti D.L.

Attenzione: il contratto di lavoro non può in ogni caso superare i 24 mesi.

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