COVID - 19 Misure per il superamento della fase emergenziale

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29/03/2022

Disposizioni in materia di lavoro e salute e sicurezza e settore benessere

Fino al 30 aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, con il green pass base.

A decorrere dal 1° maggio l’obbligo di possedere il green pass verrà invece eliminato.

Prorogata fino al 30 giugno 2022 la procedura semplificata per lo smart working, in virtù della quale non è necessario l’accordo con il lavoratore per il ricorso al lavoro agile.

OBBLIGATORIETA’ DEL GREEN PASS BASE SUI LUOGHI DI LAVORO

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 e all’art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, nel nuovo sistema delineato dal decreto si prevede che fino al 30 aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, è consentito con il green pass base, ottenuto cioè anche a seguito di un tampone negativo (rapido o molecolare).

Di conseguenza, a partire dal 1° maggio 2022 verrà meno l’obbligo di possedere il green pass per svolgere l’attività lavorativa.

Il decreto, pertanto, uniforma il regime applicabile ai lavoratori superando la distinzione in base all’età, in particolare:

per i lavoratori under 50 l’obbligo di possedere il green pass base viene prorogato dal 31 marzo al 30 aprile;

per i lavoratori over 50 viene superato l’obbligo di possedere il green pass rafforzato,

originariamente previsto fino al 15 giugno 2022, e si torna, fino al 30 aprile, al sistema del green pass base. A tale riguardo si evidenzia come la norma riguardante i lavoratori ultracinquantenni sia già in vigore: questi lavoratori possono quindi accedere al luogo di lavoro con il green pass base già a partire dal 25 marzo u.s., data di entrata in vigore del D.L. n. 24/2022.

Per i soggetti over 50 rimane, comunque, in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno p.v. e la conseguente sanzione amministrativa (100 euro): tuttavia, in virtù del superamento del green pass rafforzato (ottenuto cioè a seguito di vaccinazione o 2 guarigione) l’assolvimento dell’obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esclusione di quella svolta in ambito sanitario e socioassistenziale, per la quale resta l’obbligo di vaccinale con sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre 2022).

Analogamente, diventa unico anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato possesso del green pass base, e rinvenibile nell’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021. Pertanto: 

• i lavoratori che non siano in possesso del green pass base, o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari;

dopo 5 giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022;

per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass base resta confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro, oltre le eventuali sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione pubblici e privati, si segnala che l’articolo 6, comma 2, del decreto (che modifica l’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) estende fino al 30 aprile 2022 l’obbligo, già previsto fino al 31 marzo, di possedere ed esibire il green pass base.

SMART WORKING SEMPLIFICATO

In virtù dell’articolo 10, comma 2, del decreto viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la procedura semplificata per lo smart working

Fino a tale data sarà, pertanto, possibile ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare, ed allegare, l’accordo con il lavoratore ed utilizzando la procedura semplificata già in uso per la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile.

Restano inalterati anche la modulistica e l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione.

Si segnala, inoltre, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità).

ISOLAMENTO ED AUTO-SORVEGLIANZA

L’articolo 4, al comma 1, conferma l’obbligo dell’isolamento per le persone che siano risultate positive al SARS-CoV-2 disponendo, al successivo comma 3, che la cessazione del regime di isolamento consegue allesito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

In merito, invece, a coloro che abbiamo avuto contatti stretti con soggetti positivi il comma 2 prevede, a partire dal 1° aprile 2022, l’applicazione del regime di auto-sorveglianza consistente nell’obbligo di:

• indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il regime dell’auto-sorveglianza diviene, quindi, generalizzato ed applicabile a tutti coloro che siano identificati come contatti stretti, senza distinzioni legate al completamento o meno del ciclo vaccinale.

L’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni sopra riportate è demandata ad un’apposita circolare del Ministero della Salute.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’articolo 5 del decreto introduce alcune disposizioni in materia di utilizzo delle mascherine prevedendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermi restando i casi in cui è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei luoghi individuati dal comma 1 della norma (trasporti, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi); 

L’obbligo di indossare mascherine al chiuso non trova applicazione se per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento fra persone non conviventi.

Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, il comma 8 ricomprende le mascherine chirurgiche tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), autorizzandone quindi l’uso da parte dei lavoratori fino al 30 aprile 2022.

Tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

 

SETTORE BENESSERE

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore benessere si segnala che a partire dal prossimo 1° aprile viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona (acconciatura ed estetica).

Inoltre, il provvedimento in oggetto prevede che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione  all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute possa adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.

La disposizione non chiarisce però se, a decorrere dal 1° aprile, cessino di avere efficacia le  attuali linee guida per la ripresa delle attività, tra le quali quelle  contenenti le misure specifiche previste per i servizi alla persona Al fine di ottenere precise indicazioni al riguardo, la Confartigianato ha inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti.

Si consiglia al momento di continuare ad applicare in via prudenziale le linee guida dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai propri clienti ed evitare di essere sottoposti a sanzioni.

 

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