Indicazione di origine per il latte e i prodotti lattiero caseari nelle etichette

Tempo di lettura: 2 minuti
30/03/2017

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 il decreto interministeriale, con il quale è stata resa obbligatoria l’indicazione di origine per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Il Decreto già firmato nel dicembre 2016 dai Ministri Carla Calenda e Maurizio Martina, dava attuazione al regolamento UE n.1169/2011.

Il nuovo sistema, che rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia, stabilita  fino  al  31  marzo 2019,  permetterà  di  indicare  con  chiarezza  al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come: latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.

Sono esclusi dall’applicazione il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004 e di prodotti lattiero-caseari marchiati come DOP, IGP, STG e biologici.

Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Il provvedimento entrerà in vigore pienamente il 19 Aprile anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente. In caso di superamento di tale periodo i prodotti per evitare di essere ritirati dovranno essere ri-etichettati con aggiunta delle notizie sull’origine.

Sull’etichetta va riportata l’origine indicando: il paese di mungitura e il paese dove il latte è stato condizionato o trasformato. Se tutti questi processi avvengono in un unico Stato, si ci può limitare a utilizzare una sola dicitura, ad esempio “origine del latte: Italia”. Invece, se le diverse fasi produttive avvengono nel territorio di più paesi esteri i produttori devono specificare “latte di paesi UE”, nel caso la mungitura sia avvenuta all’interno dell’Unione Europea, oppure “latte  condizionato  o  trasformato  in paesi  UE”  se  queste  fasi avvengono in uno o più paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, la dicitura corretta è “paesi non UE”.

In allegato la circolare del Ministero dello Sviluppo economico contenente chiarimenti sulle modalità applicative delle disposizioni del decreto stesso.

Categorie: 
Alimentazione
Produttori alimentari vari