CAITEL: NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI

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31/01/2024

Al termine di un percorso condiviso svoltosi nell’anno scorso tra la Regione Liguria e le Associazioni di categoria, si è giunti all’introduzione di importanti modifiche al Regolamento regionale n. 1/2018; ed è stata introdotta la "Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica” attraverso l’introduzione 'art. 33-bis alla L.r. 22/2007, “che si riporta integralmente:

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a) entro i termini di cui al all'articolo 33, comma 15 quater, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l'obbligo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo  sull'impianto; contestualmente all'adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al 30 per cento del minimo edittale dell'importo previsto all'articolo 33, comma 15 quater.”

Inoltre, con lo stesso articolo si sancisce che “Entro il 28 febbraio 2024 la regolarizzazione prevista dall'articolo 33 bis è applicabile alle violazioni riferite anche alle annualità precedenti al 2023.”

E’ stata inoltre introdotta una norma transitoria, che consente di normalizzare tutte le  situazioni pregresse, per tutte le attività di installazione e manutenzione per cui sia necessaria una regolarizzazione, avvenute entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito si forniscono le note operative concordate, le fattispecie generali e le possibili soluzioni ottimali.

CASO 1

Trasmissione tardiva: questa casistica riguarda tutti i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) trasmessi e protocollati oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 18 del R.R. n. 1/2018 e ss.mmi.ii. che cita: “il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso”.

In questi casi, dunque, il rapporto è stato trasmesso e protocollato (art. 18 c. 4) ed il “bollino” è stato versato (art. 18 c.3), pertanto il rapporto è valido.

Per ravvedersi (evitando la sanzione piena per la tardiva trasmissione di cui all'art. 33 c. 5- quater della L.r. 22/2007), il manutentore dovrà pagare la sanzione prevista dall'art. 64 della

L.r. n. 20 del 28/12/2023 (30 €, pari al 30% del minimo edittale), che ha modificato la L.r. n.

22/2007, attraverso il nodo dei pagamenti della PA, precisando nella causale il codice CAITEL dell'impianto e la data del rapporto di efficienza energetica. Si ricorda che ai sensi

dell'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017 come modificato dall'articolo 24 del D.L. 76/2020, si stabilisce che: “L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”. Pertanto, le Autorità Competenti dovranno attivarsi in modo da rendere disponibile un pagoPA idoneo. L'Autorità Competente annoterà

in CAITEL la regolarizzazione dell'inadempienza per ciascun impianto per il quale il manutentore si è ravveduto nel campo “Note degli enti" presente nella maschera “Gestione

gruppi omogenei/macchine”.

CASO 2

Presenza in CAITEL di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, ma omessa trasmissione e protocollazione di rapporti precedenti: questa casistica riguarda gli impianti per i quali, pur essendo presente un rapporto in corso di validità, risultano non trasmessi e non protocollati rapporti relativi ad anni precedenti,

In questo caso il manutentore per regolarizzare la posizione deve pagare anche cumulativamente sia la sanzione ridotta (€ 30,00), sia la quota parte del contributo a favore

dell'Autorità Competente per la trasmissione dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica attraverso il nodo dei pagamenti della PA, che avrà campo di inserimento importo libero. Il pagamento deve essere effettuato singolarmente per ciascun impianto, indicando in causale il codice e la data del rapporto. Contestualmente e nei medesimi termini, il manutentore dovrà effettuare anche distinto versamento tramite apposito PagoPA per la quota di contributo a favore della Regione.

Questo doppio versamento si rende necessario per l'operazione di associazione dei contributi svolta ordinariamente. L'Autorità Competente annoterà in CAITEL la regolarizzazione dell'inadempienza per ciascun impianto per il quale il manutentore si è ravveduto nel campo “Note degli enti" presente nella maschera “Gestione gruppi omogenei/macchine”.

La soluzione descritta non prevede necessariamente la trasmissione dei RCEE tramite il sistema CAITEL, ma solo il pagamento extra-CAITEL.

Solo in caso di rapporti nella disponibilità del responsabile a fronte dell'effettuazione degli interventi, ma non trasmessi e non protocollati su CAITEL resta comunque percorribile, ad

opzione delle Autorità Competenti, seguire lo stesso flusso operativo che normalmente è utilizzato nel caso sia necessario modificare la validità del bollino (intra-CAITEL). In questo

sotto-caso, il versamento del contributo deve essere effettuato dal manutentore (intra- CAITEL), fermo restando il pagamento della sanzione ridotta (€ 30,00) attraverso il nodo dei

pagamenti della PA secondo le modalità sopra descritte.

CASO 3

Assenza di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità ed omesso pagamento, trasmissione e protocollazione anche di rapporti precedenti: questa casistica riguarda gli impianti per i quali risultano non trasmessi e non protocollati sia l'ultimo rapporto in corso di validità, sia rapporti precedenti. Il manutentore può caricare i rapporti precedenti, se consecutivi, dal meno recente al più recente. In questo caso il pagamento dei contributi, la trasmissione e protocollazione dovranno avvenire tramite CAITEL.

Il manutentore dovrà inoltre pagare la sanzione prevista dall'art. 64 della Lr. n. 20 del 28/12/2023, che ha modificato la lr. n. 22/2007, attraverso il nodo dei pagamenti della PA, precisando nella causale il codice CAITEL dell'impianto e la data del rapporto di efficienza energetica. L'Autorità Competente annoterà in CAITEL la regolarizzazione dell'inadempienza per ciascun impianto per il quale il manutentore si è ravveduto nel campo “Note degli enti" presente nella maschera “Gestione gruppi omogenei/macchine”,

vedi anche https://www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/item/39803-ca...

In allegato regolamento coordinato e allegati relativi.