Con il regolamento 2020/1055 sono state aggiornate le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada ed al mercato modificando il regolamento (CE) n. 1071/2009.
Tali modifiche si applicano a partire dal 21 febbraio 2022.
Di seguito le principali novità:
Viene confermato che per l’esercizio dell’autotrasporto, e quindi iscrizione al REN, con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton. è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità;
Sono mantenuti i 4 requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità, , idoneità finanziaria, idoneità professionale e stabilimento), ma non è più possibile imporre ulteriori requisiti.
Pertanto è stata eliminata la regola dell’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci con automezzi superiori a 1,5 ton.
Decadono quindi tutte le condizioni vigenti di accesso al mercato (dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare di impresa che cessa ed alle condizioni previste, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi Massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate).
Per la dimostrazione del requisito dello “stabilimento” Le nuove disposizioni normative non richiamano più ad una “sede operativa”, come previsto dal regolamento n. 1071/2009, e pertanto ad oggi è sufficiente che l’impresa puntualizzi nella dichiarazione relativa allo stabilimento, che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate si svolgono all’interno dello Stato membro di stabilimento.
Il requisito di stabilimento, continua ad essere dimostrato, in ogni caso, secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni: fermi restando l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso della partita IVA, occorre fornire l’indicazione della sede e dei luoghi dove l’impresa conserva i suoi documenti.
La disponibilità dell’automezzo può essere fornita non solo con i veicoli di proprietà, ma anche con quelli presi a rate, in leasing e addirittura con contratto di noleggio, purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, si ricorda che, come stabilito dal Regolamento 1054/2020, le imprese devono garantire ai veicoli nella loro disponibilità, il ritorno presso lo Stato membro di residenza almeno una volta ogni due cicli di quattro settimane, ed ogni quattro settimane qualora l’autista effettui due riposi ridotti consecutivi all’estero secondo quanto stabilito dal Regolamento 1054/2020.
Vengono introdotte nuove disposizioni relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton. Queste imprese, difatti, per poter effettuare trasporti intracomunitari devono essere in possesso della licenza comunitaria e per ottenerla devono dimostrare di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali.
A tal fine lla norma prevede due disposizioni:
- da un lato, si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionale, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame;
- dall’altro, si introduce un esame integrato semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (quello di 74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore.
Quindi per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton (per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria) è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali. In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure: la dispensa dall’esame; l’esame integrativo semplificato o l’esame completo.
Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055.
Per quanto riguarda l’’idoneità finanziaria viene soddisfatta con gli importi già previsti in sede comunitaria, cioè con 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato; 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Su quest’ultimo requisito, si conferma che le imprese nuove hanno facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o ai bilanci annuali.