AUTORIPARAZIONE
L'avvio dell'attività di sostituzione, modificazione e ripristino di componenti su veicoli circolanti su strada è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali,
Rientrano nell'ambito di applicazione della legge 122/92, le attività di:
- Meccatronica (meccanico ed elettrauto)
- carrozzeria
- gommista
I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA
(che devono essere posseduti dal titolare o da un responsabile tecnico appositamente nominato)
- prestazione di attività lavorativa per tre anni nel corso degli ultimi cinque come operaio qualificato alle dipendenze di impresa del settore;
- essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione con almeno un anno negli ultimi cinque, di attività come operaio qualificato alle dipendenze di impresa del settore;
- essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all'attività o diploma di laurea in indirizzo tecnico (vedi titoli di studio abilitanti nella guida);
- aver svolto l’'attività, per almeno un anno (anche non continuativo) precedentemente il 15 dicembre 1994, in qualità di titolare o amministratore di impresa del settore regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte;
- non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.
Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane ed abilitate ad entrambe le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto alla data del 5 gennaio 2013, hanno avuto accesso di diritto di diritto allo svolgimento dell'attività di meccatronica.
Le imprese invece iscritte ed abilitate per attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per dieci anni, quindi sino al 4 gennaio 2023 (L. 224/2012, art 3, come modificato dalla L. 105/2017).
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò il soggetto non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.
Qualora infine la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Normativa di riferimento
L. 5/2/1992 n. 122 - D.P.R. 14/12/1999 n. 558 - L. 5/1/1996 n. 25 - L. 26/9/1996 n. 507
D.L. 23/10/1996 n. 542 - D.L 8/8/1996 n. 440 - D.L. 18/4/1994 n. 387
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