ESTETISTI
Normativa di riferimento
Legge 04.01.1990, n. 1 modificata dall'art. 78 del D.Lgs. 59/2010 e dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2012
Legge regionale 02.01.2003, n. 3
L´attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4.1.1990, n. 1 e dalla L.R. 25.01.1989, n. 3, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l´attuazione di tecniche manuali e/o con l´utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l´aspetto estetico, mediante l´eliminazione, l´attenuazione degli inestetismi presenti.
Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico
Ai sensi del D.Lgs. 147/2012, chi intende svolgere l'attività di estetista non deve più richiedere preventivamente alla Camera di Commercio il riconoscimento dell'apposita qualifica professionale, ma deve, contestualmente all'inizio dell'attività, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.
La qualificazione professionale di estetista si può conseguire attraverso le seguenti modalità
1 espletamento dell’obbligo scolastico,
2 superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di
a) corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
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corso di specializzazione della durata di un anno
oppure
da un anno di inserimento presso una impresa di estetista
b) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria,
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appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista.
c) periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente
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corsi regionali di formazione teorica di almeno 300 ore
Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)
Alla data di entrata in vigore della legge: 2 anni di esercizio personale e professionale (come titolare, socio, collaboratore)
nel quinquennio "antecedente" (01.01.1985 - 31.12.1989):
- 3 anni come dipendente/collaboratore;
- attestato riconosciuto dalla Regione (rilasciato ai sensi dell´art. 14 della Legge 21.12.1978 n. 845 - 2000 ore dal 1983 al 1991).
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (art. 3, comma 1, legge 1/1990)
Non è ammesso lo svolgimento dell´attività in forma ambulante o di posteggio